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venerdì, Aprile 19, 2024

Lo sviluppo della normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come si è sviluppata nel tempo la normativa sulla tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela assicurativa? Nella seconda metà dell’Ottocento, quando nel nostro Paese si intensifica il processo di industrializzazione, la tutela dei lavoratori dagli infortuni e dalle malattie professionali diviene materia di riguardo dell’azione politica. A fronte dell’aumento di fenomeni infortunistici e di malattie cresce la domanda di tutela da parte dei lavoratori. Tale domanda viene recepita e sostenuta dalle nascenti organizzazioni sindacali.

Proviamo a ripercorrere le date che hanno segnato il cammino in questa delicata materia, anche attraverso un contributo pubblicato dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Università di Padova.

1865
R.D. 23 dicembre 1865, n. 2716 Approvativo del Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche. (GU n.13 del 13-01-1866)
Art. 10. È vietato far lavorare nei sotterranei adolescenti in età minore di anni dieci.

1873
Legge 21 dicembre 1873, n. 1733 Sul divieto dell’impiego di fanciulli in professioni girovaghe. Minori di anni 18 (GU n.354 del 23-12-1873)

1886 – La legge N. 3657 (conosciuta come “Legge Berti”, da Domenico Berti, Ministro dell’Istruzione nel Governo Depretis V che l’aveva proposta) sul lavoro dei fanciulli nelle cave, nelle miniere e negli opifici, vieta il lavoro prima dei nove anni e del lavoro notturno prima dei 12 anni.

1898 – Con R.D. del 29 dicembre del 1869 viene istituita la Commissione Consultiva del lavoro e della Previdenza Sociale. La Commissione definirà i contenuti della prima legge in materia di assicurazione degli infortuni sul lavoro, Legge n. 80 del 17 marzo 1898. Prime norme per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali.
Viene introdotto il concetto della fatalità o errore umano nell’accadimento degli infortuni.

1899 – Regolamenti generali e specifici di prevenzione.
Regio Decreto n. 230 “Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni”.
Regio Decreto n. 231 “Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nella cave e nelle miniere”.
Regio Decreto n. 232 “Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano  materie esplodenti.

1902 – età minima per lavorare 12 anni

1904 – età minima per lavorare 14 anni.
Prime inchieste sulle condizioni di lavoro di particolari categorie (lavoratori nelle risaie della Lomellina, Vercellese e Novarese, sui carusi nelle zolfare della Sicilia e dei lavoratori delle calzature a Milano.
Si istituisce l’Ispettorato del lavoro.

1906 – Primo Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro, che darà vita all’attuale International Commission on Occupational Health, l’associazione internazionale dei Medici del Lavoro e degli altri operatori che si occupano di tutela della salute di chi lavora.

1907 – a Palermo si tiene il primo congresso italiano di Medicina del Lavoro.

1908 – Regio Decreto n. 157 – Igiene del lavoro nelle risaie.

1913 – Regio Decreto n. 998 –  Igiene del lavoro  nei cantieri per opere pubbliche.
Il R. D. determinava l’obbligo di avere nei cantieri le baracche di abitazione riscaldate, acqua potabile, lavatoi, bagni e docce, latrine e smaltimento rifiuti, ventilazione dei lavori in galleria.

1927 – Regio Decreto n. 147 – Igiene del lavoro nell’impiego dei gas tossici (ancora in vigore).
Regio Decreto n. 824 – Norme per la prevenzione degli infortuni derivanti dalla installazione e uso di generatori di vapore e di apparecchi fissi a pressione di vapore di gas (ancora in vigore).

1928 – Regio Decreto n. 530 – Regolamento generale per l’igiene dle lavoro (abrogato nel 1956 dal DPR 303).

1929 – Regio Decreto n. 928 – Tutela assicurativa contro le malattie professionali. Durante l’ottavo congresso di Medicina del Lavoro, tenutosi a Napoli dal 10 al 13 ottobre, viene decisa la fondazione della Società Italiana di Medicina del Lavoro.

1930 – Viene emanato il “Codice Penale”, tuttora vigente. Tale legge negli articoli 437 e 451 si occupa di tutela e di sicurezza dei lavoratori, prevedendo pene a chi rimuove o non installa i presidi antinfortunistici.

1934 – Regio Decreto n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”.

1942 – Viene emanato il nuovo “Codice Civile”, ancora oggi in vigore. La tutela della salute del lavoratore si configura come dovere posto a carico del datore di lavoro (art. 2087).

1947Costituzione della Repubblica Italiana.

I diritti dei lavoratori sono richiamati in particolare all’articolo 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Articolo 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.”.

Gli anni 50 sono segnati da una grande crescita economica, ma anche da un aumento notevole degli infortuni e delle malattie professionali.

In questi anni vengono emanati alcuni decreti prevenzionistici di portata generale:

DPR n. 547/55 – Norme per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

DPR n. 303/56 – Norme generali sull’igiene del lavoro.

1958 – Il Decreto Ministeriale del 12 settembre istituisce il Registro Infortuni.

1965 – DPR del 30 giugno n. 1124 – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

1970 –  Legge 20 maggio 1970, n. 300 Statuto dei lavoratori

Articolo 9. Tutela della salute e della integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

1978 – L’istituzione del servizio sanitario nazionale con la legge n. 833 del 23 dicembre, individua nelle  unità sanitarie locali  il controllo e la tutela dell’igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

1982 – Con il DPR n. 962 del 10 settembre entrano in vigore le disposizioni sulle lavorazioni a rischio cancerogeno con il cloruro di vinile monomero.

Si delinea il concetto di valutazione dei rischi. Art. 3 – Il datore di lavoro deve adottare appropriate misure tecniche e organizzative, al fine di ridurre ai valori più bassi le concentrazioni di cloruro monomero cui i lavoratori sono esposti.

1991 – In attuazione di direttive comunitarie, viene emanato il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

1994 – Il governo italiano, con cinque anni di ritardo rispetto alle direttive europee, emana il decreto legislativo n. 626 che prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. La valutazione non è più riferita ad un agente specifico, ma si estende ad una complessiva analisi aziendale. Vengono definiti gli obblighi per il datore di lavoro e i lavoratori, istituisce le figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

D. Lgs. n. 81/2008

2008 – Al termine di un travagliato percorso, durato 14 anni, entra finalmente in vigore il 15 maggio 2008 il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Con questo testo si riunisce e si semplifica in un unico testo di legge la complessa normativa preesistente.

Date che segnano conquiste importanti. Nonostante le tante conquiste, che nascono dal quel “di meno” al quale ho accennato nel post dedicato alla vicenda di Luana, continuano a verificarsi incidenti mortali sul lavoro. Cosa non sta funzionando? Tratterò questo aspetto nel prossimo post, provando a focalizzare un punto importante, almeno secondo me, che continua a condizionare l’efficacia della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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