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mercoledì, Ottobre 4, 2023

A proposito del Jobs Act per le partite Iva: novità ed alcune riflessioni a cura del dott. Vincenzo Saccà

Anche gli “autonomi” hanno il loro “Jobs Act”!

E’ questo il messaggio che negli ultimi giorni è stato ampiamente divulgato dai media specializzati, ma anche dalla stampa comune, proprio per “enfatizzare” il lungo percorso che ha portato al provvedimento (Ddl n. 2233-B – rubricato in “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”) che lo scorso 10 maggio è uscito dall’Aula del Senato con 158 Si, 9 No e 45 astenuti.

Rimane solo da attendere, ora, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore di tali norme che dovrà avvenire nei successivi 15 gg. dalla pubblicazione stessa. Il provvedimento sostanzialmente si sviluppa su due versanti: uno, quello dei tanti lavoratori autonomi che svolgono un’attività in forma “non imprenditoriale” cercando di rafforzare ed  assicurare delle maggiori tutele di carattere socio- economico; l’altro,  è quello dei lavoratori subordinati per i quali vengono introdotte della novità in tema di flessibilità delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa; in sostanza viene introdotto nel nostro ordinamento il concetto di “smart working” ovvero il c.d. lavoro agile,  con lo scopo di favorire la competitività e l’efficienza della prestazione lavorativa, conciliando il più possibile i tempi di vita con i tempi di lavoro.

Le novità previste sono tante. Una prima tutela è riconosciuta ai lavoratori autonomi nelle transazioni commerciali, proprio perché il tema dei “ritardi dei pagamenti” da parte delle amministrazioni pubbliche, in un contesto di crisi economica che spesso diventa anche crisi di “liquidità finanziaria”,  è stato particolarmente doloroso per i piccoli lavoratori autonomi e per le piccole imprese che, con difficoltà, riescono ad accedere al sistema creditizio per far fronte alle necessità di finanziamento. La norma prevede, infatti, che gli interessi di mora decorrono automaticamente (senza che sia necessaria la costituzione in mora), dal giorno successivo al trentesimo giorno dalla data di ricevimento del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento.

Altra novità  molto importante è rappresentata dalla possibilità di dedurre integralmente fino al massimo di €. 10.000 le spese sostenute dai professionisti per la loro formazione permanente (da anni divenuta oramai obbligatoria); per comprendere il vantaggio fiscale si pensi alla circostanza che fino al 31.12.2016 tali spese potevano essere dedotte dal reddito imponibile “solo” nella misura del 50{cbd9c1faeba5711866380b8c9dfc181d05577eef0adb5294792d39edd3158544}!

Davvero importante per le lavoratrici autonome è l’introduzione della possibilità di “ non astenersi obbligatoriamente”  dall’attività lavorativa durante la maternità e precisamente nei due mesi precedenti il parto e nei tre successivi, potendo ricevere così l’indennità di maternità senza quindi astenersi dal lavoro e senza interrompere quella continuità professionale che spesso è indispensabile all’inizio della carriera. In tema di gravidanza, malattia ed infortunio (che dovessero impedire lo svolgimento dell’attività professionale per oltre 60 gg.)  viene prevista la possibilità  di sospendere fino ad un massimo di  due anni il pagamento degli oneri previdenziali.

Sempre per gli autonomi, la legge prevede una serie di Deleghe al Governo (da adottare entro 12 mesi dall’entrata in vigore mediante decreti legislativi),  in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali al fine di garantire maggiori prestazioni nei confronti di quei professionisti che –  “ non per loro volontà”  – hanno subito una drastica contrazione del reddito professionale, specie nei casi di gravi malattie.

Sul versante delle novità in materia di lavoro subordinato, trova disciplina  -finalmente   – il tanto atteso “smart working” o lavoro agile. Non si tratta di aver introdotto una nuova forma contrattuale, in quanto il lavoro agile non è una ulteriore tipologia di contratto, bensì una diversa modalità – più flessibile – per lo svolgimento della prestazione lavorativa che potrà avvenire in orari e sedi diverse da quelle tradizionali e che sarà caratterizzata dall’utilizzo della telematica e dell’informatica nonché da una assenza della postazione fissa di lavoro.

Come anticipato nella premessa, l’obiettivo è duplice: da un lato consentire al lavoratore – mediante tale modalità flessibile di svolgimento della prestazione – di poter meglio conciliare i tempi di lavoro con il tempo libero e con quello da dedicare alla propria famiglia; dall’altro ridurre i costi di organizzazione del lavoro e soprattutto incrementare l’efficienza e la produttività del lavoro stesso. E’ chiaro che la prestazione sarà tutelata,  così come è tutelata la prestazione lavorativa sul c.d. “posto fisso”; come pure il trattamento economico dovrà essere non inferiore a quello svolto dai lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato all’interno dell’azienda.

Fin qui in sintesi le novità, che certamente meritano delle riflessioni. In primo luogo vi è da dire che, forse, il provvedimento  giunge un po’ tardivo,  se si pensa che in questo lungo decennio di crisi economica, particolarmente sentita nel “Bel Paese”, le piccole imprese e gli autonomi hanno pagato un prezzo molto alto, in termini di costi, di riduzione dei redditi, senza mai potersi aggrappare ad ancore di tutela reddituale e/o previdenziale, tipiche di chi svolge un lavoro subordinato.

In secondo luogo, vi è da dire che molti temi legati alla sicurezza e alla protezione sociale dei professionisti è demandata al Governo che dovrà realizzarle entro 12 mesi attraverso l’adozione di appositi decreti legislativi; ma ben sappiamo che spesso tali norme,  rimangono  “programmi vuoti” che richiedono molto tempo prima di essere concretamente applicati.

Anche sul tema del “lavoro agile”  il legislatore arriva con un “tantino” di ritardo rispetto allo sviluppo delle tecnologie, della telematica, della robotica in piena fase di rivoluzione industriale 4.0,  proprio perché  – anche in assenza di norme specifiche  – in alcune realtà lavorative già di fatto lo smart- working ha trovato applicazione,  offrendo l’opportunità a molti lavoratori  di poter scegliere tale diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Ed infine, visto il fallimento del Jobs Act , “certificato”  in un certo senso dai migliori osservatori e cultori delle discipline giuslavoriste, non vorremmo che tra qualche anno –  casomai già al primo “giro di boa” – ci trovassimo a dover “certificare” anche il fallimento o perlomeno l’insufficienza e/o l’inadeguatezza delle norme contenute nel c.d. “Jobs act per gli autonomi”.

*dott. Vincenzo Saccà

v.sacca@gmail.com

 

*Attualmente svolge la Libera professione in Siderno (RC) occupandosi di Consulenza fiscale e societaria con particolare attenzione al settore della “Crisi d’impresa”. Ricopre, altresì, in ambito giudiziario,  incarichi presso il  Tribunale di Locri quale Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Consulente Tecnico d’Ufficio.

Sempre con la Regione Calabria –Assessorato al Lavoro  ha collaborato – in qualità di tutor –  nel “Progetto Insieme” finalizzato ad un affiancamento ai soggetti svantaggiati per l’avvio di nuove attività imprenditoriali  nonchè  per le attività formative denominate “Work Esperience”. All’interno del “Progetto Robinia” – destinato al rafforzamento dell’imprese sociali operanti in Calabria –  è stato incaricato dall‘Università Magna Grecia di Catanzaro, quale docente per i moduli relativi all’Elaborazione del Piano di Impresa, alla Rendicontazione Sociale e al Bilancio Sociale.

E’ consigliere segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Locri.

 

 

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