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domenica, Aprile 2, 2023

Il lavoro rende liberi secondo la Costituzione

Arbeit macht frei” (“il lavoro rende liberi”) si trova ancora scritto sul cancello di ingresso di Auschwitz, a mo’ di paradosso per tutte quelle persone che in quello ed in campi siffatti furono sterminate. Ed è certo che il lavoro renda liberi, sul piano oggettivo e soggettivo, ma in termini radicalmente diversi ed antitetici rispetto a quanto intendeva il regime nazista in relazione a quei campi, dove veniva in sostanza praticata una durissima forma di schiavitù finché le vittime erano lasciate in vita. Molti profili della nostra Costituzione repubblicana (di cui celebriamo i 70 anni dall’entrata in vigore unitamente al ricordo dell’80° anniversario delle famigerate leggi razziali italiane approvate dal regime fascista), sia nella prima che nella seconda parte sono comprensibili, nella loro portata, specialmente se letti in contrappunto al regime previgente.

Così anche per il lavoro netta, marcata ed irriducibile è l’antitesi con la scelta fondamentale del Costituente (articolo 1) di fondare l’Italia stessa, come Repubblica democratica, sul valore del lavoro, inteso come contributo che ciascuno dà al progresso materiale e morale della società italiana, il valore sociale primario, il che va letto anche come polemica puntualizzazione rispetto ai sistemi statali in sostanza fondati sulla preminenza sociale dei possessori dei beni.

Il lavoro non aveva certamente potuto rendere liberi quanti, cittadini “di razza ebraica” (così il r.d.l. n. 1728 del 1938), furono perseguitati, in grave deroga alla legge sui culti ammessi (1159 del 1929), subendo, solo per rimanere al tema del lavoro, il divieto di essere dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato, delle amministrazioni locali, delle amministrazioni delle banche di interesse nazionale, nonché il divieto di svolgere qualunque incarico importasse l’esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale, e l’esclusione anche da certi impieghi privati, ad esempio nel settore delle assicurazioni, e dall’accesso alle accademie, alle scuole ed alle Università (r.d.l. n. 1390 del 1938).

Gli stessi cittadini ebrei subivano ulteriori limitazioni per il diritto di impresa, come l’esclusione della titolarità di aziende interessanti la difesa della Nazione e la proprietà di terreni o fabbricati di valore superiore a quello fissato dalla legge.

I fondamentali principi di eguaglianza e lavoristico con cui si apre la Costituzione repubblicana segnano una netta cesura rispetto a tutto ciò, a partire dal riconoscimento del diritto alla libera scelta della propria attività lavorativa e di libero accesso al mercato del lavoro, garantito dall’art. 4 della Costituzione come diritto soggettivo immediatamente azionabile davanti ad un giudice. E’ in questo senso, che implica poi a valle tutta una serie di corollari, che la Costituzione repubblicana declina il rapporto tra lavoro e libertà, un senso radicalmente incompatibile con una forma di Stato totalitario, basato sul dominio sulla società e sulla negazione dei diritti di libertà.

Prof. Leonardo Bianchi

docente universitario di Diritto costituzionale,

Università degli Studi di Firenze.

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