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giovedì, Aprile 25, 2024

Lavoro & Cassazione

Di seguito alcune recentissime sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in materia di lavoro.

Con ordinanza n. 17707 del 2 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che:

la dipendenza della malattia del lavoratore da una causa di servizio non implica, ne’ può far presumere che l’evento dannoso sia derivato dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, essendo possibile che la patologia accertata debba essere collegata alla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa ed al logoramento dell’organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo. In detto ultimo caso si resta al di fuori dell’ambito dell’articolo 2087 c.c. che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici“.

Con sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che:

la solidarietà negli appalti per quel che riguarda la contribuzione, il termine è quinquennale e non biennale come per le retribuzioni. Il ragionamento, che va in direzione opposta a recenti indirizzi espressi dalla magistratura di merito, viene effettuato al termine di una esegesi relativa a tutte le disposizioni che si sono succedute nel tempo:

  1. l’obbligo contributivo e quello retributivo hanno una funzione diversa e sono ben distinti per loro natura e rilevanza sociale;
  2. la pretesa contributiva è finalizzata al soddisfacimento di un interesse indiretto del lavoratore che, invece, è diretto in quanto finalizzato al soddisfacimento di un interesse della collettività, quale il finanziamento del sistema previdenziale.

Con sentenza n. 18402 del 9 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che:

ai fini della nullità del licenziamento orale, spetta al lavoratore dimostrare che il recesso è avvenuto per volontà del datore di lavoro e non è sufficiente la dichiarazione che il rapporto sia effettivamente cessato, potendo quest’ultimo essersi risolto attraverso l’istituto delle dimissioni o della risoluzione consensuale per fatti concludenti.

Di qui la necessità che il giudice di merito accerti i fatti con indagine rigorosa e soltanto nel caso perduri l’incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dal comma 1 dell’art. 2697 c.c. .

Con sentenza n. 18411 del 9 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato

la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, fruendo dei permessi ex legge n. 104/1992, aveva omesso di recarsi presso l’abitazione della madre per assistenza, restando nel proprio domicilio. L’accertamento era avvenuto attraverso investigatori privati.

La Suprema Corte ha affermato che, in questo caso, la giusta causa alla base del licenziamento, consiste nella lesione incontrovertibile del rapporto fiduciario.


(Fonte Dottrina per il Lavoro)

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